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Imu e Tasi, acconto per l’anno 2018

L’acconto è calcolato applicando le aliquote dell’anno 2018 che qui di seguito si riportano:

Abitazione principali e pertinenze con categoria A1, A8 e A9 non esenti:   aliquota 0,4% interamente al Comune.

Fabbricati categoria D (esclusi i fabbricati rurali D/10):

-versamento allo Stato: aliquota 0,76%;

-versamento al Comune: aliquota 0,19%.

Altri immobili (diversi dall’abitazione principale esenti e dai fabbricati di categoria “D”): 0,95% interamente al Comune.

ESCLUSIONI ED ESENZIONI IMU

Sono escluse le seguenti fattispecie:

  1. 1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  2. 2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  3. 3. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. 4. immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate;
  5. 5. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;
  6. 6. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A partire dall’anno 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che

non risulti locata o data in comodato d’uso come stabilito dall’articolo 9 bis del Decreto Legge 47/2014, convertito dalla Legge 80/2014.

Sono esenti le seguenti fattispecie :

  1. a) fabbricati costruiti destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  2. b) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’art. 7 comma 1, lett. i) del D.lgs 504/92 che abbiano presentato dichiarazione telematica, limitatamente alla utilizzazione totalmente esente.
  3. c) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,iscritti nella previdenza agricola.

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