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Ordinanza sul divieto di fuochi pirotecnici

Anche quest’anno il Sindaco Giovanni Allegrini, nell’ottica della prevenzione, ha emanato un’ordinanza ( n.83/2018) per evitare che l’abitudine di festeggiare il Natale e l’Anno nuovo con l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici, possa provocare danni a persone e cose.

Nel provvedimento si dispone il divieto di utilizzare ( accendere e lanciare), nel periodo dal 19 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, su tutto il territorio comunale:

Premesso che nel tempo si è consolidata l’usanza di festeggiare la notte di capodanno e le altre festività natalizie con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere e che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all’uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per la incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere riservata una speciale tutela, oltre a causare disagio e lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo.



A ciò si aggiungono le conseguenze negative che si determinano, anche, a carico degli animali da affezione, in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro incolumità e più in generale per la sicurezza.

L’Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, soprattutto, al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi che possono procurare, anche, ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.


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