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Nuove ordinanze dalla Regione Puglia

Questa ordinanza è il frutto di un percorso partecipato, che ha visto impegnati operatori, rappresentanti di categoria, sindaci e uffici regionali – dichiara il presidente Emiliano – è importante sì ripartire, ma sempre in sicurezza. Queste misure quindi devono sempre essere accompagnate da senso di responsabilità e grande attenzione verso sé stessi e gli altri”.“Abbiamo accolto le richieste dei commercianti – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino – in comune accordo con i sindaci, discusse durante la videoconferenza da noi promossa qualche giorno fa. Esprimo soddisfazione per l’avvio di queste attività lavorative esercitate in Puglia da oltre 15mila ambulanti”L’ordinanza num. 235 dispone che:le Amministrazioni comunali possono procedere all’apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, a cura dei Comuni stessi, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nel presente provvedimento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite.Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, le Amministrazioni comunali devono adottare le seguenti misure:



ridefinire il layout dell’area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l’efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia; con apposito provvedimento di riapertura dell’area mercatale verrà disciplinato l’orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto; perimetrare l’area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;

in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi; organizzare l’attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;

provvedere alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all’apertura; g. dare informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli.Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli operatori mercatali devono adottare le seguenti misure:

rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi” nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei “Protocolli di condivisione” allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;

attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l’igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;

rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;

mantenere sempre integri o cambiare all’occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu); controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;

sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita; sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

consentire l’ingresso di fornitori esterni nell’area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza (n. 234) in materia di attività di tatuaggio e piercing e attività dei centri per il benessere fisico che dispiegherà i suoi effetti dal prossimo 18 maggio:È consentito l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing (Codice ATECO 96.09.02), nonché delle attività dei centri per il benessere fisico (Codice ATECO 96.04.10) a condizione che vengano svolti per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite.

Le attività sono consentite a condizione che gli esercenti abbiano posto in essere le indicazioni previste dal Documento INAIL richiamato in premessa nonché dai Protocolli condivisi allegati al D.P.C.M. 26/04/2020 se ed in quanto applicabili alle tipologie di attività di cui alla presente Ordinanza.Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli esercenti le attività di cui all’art. 2 che intendono operare ai sensi della presente Ordinanza, devono:a) seguire una scrupolosa igiene personale prima di recarsi sul posto di lavoro, procedendo ad una completa detersione del corpo, compresi i capelli;b) all’inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che agli operatori sia misurata la temperatura corporea e, nel caso di temperatura superiore a 37,5 C°, assicurare che l’operatore abbandoni immediatamente il luogo di lavoro con rientro a domicilio e che lo stesso si rivolga alle autorità sanitarie per l’attivazione delle procedure di isolamento, come previste per legge;

c) all’inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che gli operatori indossino una divisa pulita che dovrà essere cambiata ad ogni turno;

d) osservare il divieto, per gli operatori, di consumare pasti all’interno dei luoghi di lavoro;e) assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina tipo chirurgico per tutto il turno di lavoro; nel corso del trattamento che prevede necessariamente il contatto con il cliente e l’avvicinamento ad una distanza minore di un metro, è obbligatorio indossare, oltre alla mascherina, occhiali e/o visiera protettiva;

f) assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina di tipo FFP2 senza valvola filtro se l’attività in questione non consente di far indossare al cliente una mascherina chirurgica; le mascherine con valvola filtro non devono essere mai utilizzate;

g) assicurare che, prima di indossare la mascherina FFP2, l’operatore abbia cura di detergersi accuratamente le mani; analoga operazione deve essere effettuata alla fine dell’utilizzo che non può essere superiore al turno di lavoro; gli occhiali e la visiera potranno, invece, essere riutilizzati avendone cura di prevedere la loro detersione e sanitizzazione prima e dopo l’utilizzo;

h) assicurare che, ad inizio turno, l’operatore proceda ad un accurato lavaggio delle mani con acqua calda e sapone e successiva disinfezione con applicazione di gel idroalcolico; una scrupolosa igiene delle mani dovrà, comunque, essere praticata durante tutta l’attività lavorativa;i) assicurare che, fra un cliente e l’altro, sia sempre praticata la disinfezione con gel idroalcolico delle mani;

j) assicurare che sia apposto, in prossimità del lavabo, un cartello con le istruzioni sul corretto lavaggio delle mani, secondo quanto raccomandato da OMS e Ministero della Salute;k) assicurare che l’operatore abbia cura di non portarsi mai le mani sul volto, con particolare riferimento a bocca e occhi senza prima averle lavate e disinfettate;

l) assicurare che debba essere garantita l’igienizzazione dei servizi e delle postazioni per ogni nuovo cliente; tutte le superfici da trattare dovranno essere preliminarmente sottoposte ad una accurata pulizia attraverso l’utilizzo di acqua e detergenti comuni per eliminare l’eventuale presenza di materiale organico; successivamente, dovranno esser utilizzati, ai fini della disinfezione, prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio 0,1%) sia disinfettanti a base alcolica (alcol etilico al 70%); per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) si possono utilizzare disinfettanti a base di cloro attivo fino allo 0,5%; tutti i dispositivi elettronici (es. touchscreen, tastiere, bancomat, cornetta del telefono) possono essere disinfettati utilizzando salviette o spray contenenti alcol etilico al 70% e successivamente asciugati per evitare l’accumulo di liquidi;m) assicurare che gli operatori dei centri utilizzino camici/grembiuli monouso e soprascarpe monouso o ciabatte monouso o autoclavabili;n) assicurare l’accurata detersione dei lettini con prodotti a base di cloro o alcool denaturato ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento;o) laddove possibile, assicurare di utilizzare materiali monouso; qualsiasi altro materiale deve essere correttamente disinfettato e/o sterilizzato;p) devono mantenere la lista giornaliera dei clienti da esibire a richiesta da parte delle autorità sanitarie in caso di attività di contact tracing da effettuarsi per i casi previsti dalle circolari del Ministero della Salute.

Le attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio sono interdette. Gli esercenti devono, altresì, garantire che, prima della riapertura, si sia proceduto alla manutenzione degli impianti di condizionamento, in base alle indicazioni fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati. In prossimità dell’entrata del locale, deve essere disponibile un dispenser automatico di gel idro-alcoolico che dovrà essere utilizzato per igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita dal locale da ogni cliente. Il cliente è tenuto a riporre eventuali giacche e soprabiti in un armadio o attaccapanni posto in prossimità dell’entrata. Non devono essere presenti nel locale riviste o libri ad uso dei clienti. Gli esercenti devono fornire al cliente, all’ingresso del locale, una mascherina chirurgica da indossare obbligatoriamente durante tutte le attività che lo permettano. Se il cliente indossa una propria mascherina, dovrà essere invitato a sostituirla con quella nuova fornita dall’operatore. Le mascherine usate, laddove non venissero portate via dal cliente, dovranno essere raccolte in un apposito contenitore e smaltite con la raccolta indifferenziata dei rifiuti.


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