domenica, Dicembre 22, 2024
San Vito dei Normanni

Ordinanza del Sindaco per la chiusura al pubblico del cimitero comunale nei giorni 27 e 28 marzo e 3, 4 e 5 aprile

Ecco le misure adottate dal Sindaco Silvana Errico con Ordinanza m.10 del 26 marzo 2021



  • Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre Ulteriori disposizioni attuative del
    decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
    recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
    maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
    misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla GU Serie
    Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41;
  • Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
  • L’ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
  • Il Decreto Legge del 23 febbraio 2021 n. 15;
  • Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021
  • la LEGGE 12 marzo 2021, n. 29 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio
    2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
    epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021 pubblicata sulla GU Serie
    Generale n.61 del 12-03-2021;
    Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
    competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
    Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
    Visto l’art.50 del D.Lgs.267/2000 ai sensi del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
    carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
    rappresentante della comunità locale” in particolare in qualità di Autorità sanitaria locale;
    VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
    l’incremento dei casi sul territorio, che determina un impatto elevato sui servizi assistenziali, con particolare
    riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, che si pone al
    di sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020;
    CONSIDERATO che l’epidemia in Puglia è ancora in crescita, essendo il tasso settimanale di contagi in
    costante aumento rispetto alle rilevazioni precedenti, raggiungendo un valore regionale, alla data del 25
    marzo 2021, pari a 291 casi per 100.000 abitanti;
    Ritenuto opportuno adottare ulteriori provvedimenti rispetto a quelli già adottati con precedenti Ordinanze,
    in particolare ritenuto di disporre la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale nei giorni in cui potrebbe
    verificarsi un maggiore afflusso e cioè il 27 e 28 marzo e il 3, 4 e 5 aprile 2021;
    Ritenuto che per la situazione in esame sussistano i requisiti di:
  • contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l’adozione di
    strumenti ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea,
    in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
  • urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica;
    Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;
    Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e privato,
    ritenendo nel caso di specie preminente l’interesse alla salute, garantito dall’ art. 32 della Costituzione;
    ORDINA
    La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale nei giorni 27 e 28 marzo e 3, 4 e 5 aprile 2021.
  • A chiunque spetti di osservare e far osservare le prescrizioni di cui al presente atto.
    Il provvedimento è reso di pubblica conoscenza mediante affissione della presente Ordinanza all’Albo
    Pretorio telematico per quindici giorni consecutivi.
    Avverte
  • che l’inosservanza della presente Ordinanza comporta ai sensi del D.L. 83/20 il pagamento di una sanzione
    da € 400,00 a € 1.000,00.
    Dispone
    che copia della presente Ordinanza sia notificata a: Prefettura, Questura, Compagnia Carabinieri, Comando
    di P.L., ASL Dipartimento di Prevenzione servizio SISP San Vito dei Normanni;
    Avverte
    A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia
    interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso
    Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
    di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al
    Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.
    1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
    Sindaco

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