IMU, acconto per l’anno 2020-2021
Il 16 GIUGNO 2021 scade il termine per il versamento dell’ACCONTO, pari al 50% di quanto dovuto sull’intera annualità, dell’Imposta Municipale Propria (IMU). La legge n. 160 del 16 dicembre 2019 (legge di bilancio per l’anno 2020) ha previsto l’accorpamento all’IMU della TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo.
L’acconto è calcolato applicando le aliquote dell’anno 2021 che qui di seguito si riportano:
Fattispecie | Aliquota |
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,6 % |
Terreni agricoli | 0,95 % |
Aree fabbricabili | 1,06 % |
Immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D (esclusi D10) | *0,95 % |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c 3-bis, D.L. 30/11/93, n. 557 | 0,00 % |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita “beni merce”, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 0,00 % |
Altri fabbricati | 0,95 % |
Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |
*Immobili ad uso produttivo categoria D (esclusi i D/10):
– versamento allo Stato: aliquota 0,76%;
– versamento al Comune: aliquota 0,19%.
ESCLUSIONI ED ESENZIONI IMUSono escluse le seguenti fattispecie:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del Decreto-Legge n. 201 del 2011;
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
La base imponibile è ridotta del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Sono esenti le seguenti fattispecie :
- fabbricati costruiti destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’art. 7 comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 che abbiano presentato dichiarazione telematica, limitatamente alla utilizzazione totalmente esente;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Per le attività escluse dal versamento dell’acconto Imu 2021, si rimanda al Decreto Sostegni e Sostegni bis (D.L. n.41/2021 e D.L. n.73/2021).
VERSAMENTO IMU
- Il versamento dell’IMU è da effettuarsi con modello F24 in autoliquidazione.
Per quanto non espresso si rimanda alla normativa di settore.
San Vito dei Normanni, 31/05/2021
Il Funzionario Responsabile
Francesco D’Amico