lunedì, Aprile 29, 2024
San Michele Salentino

Covid, ulteriori misure anti-contagio sul territorio di San Michele Salentino

A far data dalla pubblicazione dell’ordinanza n.134/2020 e fino al 6 Gennaio 2021 (con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica), 



SI ORDINA

  1. il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle strade, piazze, parchi e aree urbane comprese nella zona 167, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti nell’area mercatale ivi collocata con cadenza settimanale, e le abitazioni private;
  2. il divieto di consumazione sul posto nelle aree di pertinenza, dell’esercizio di somministrazione automatica ubicato in Via V.Veneto, 10 – intersezione con Via Duca D’Aosta, e di tutti i punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale;
  3. il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 00.00 alle ore 24.00 all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio di somministrazione automatica ubicato in Via V.Veneto, 10, intersezione con Via Duca D’Aosta, e di tutti i punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale;
  4. ai titolari/conduttori di punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcool e cloro, delle postazioni e delle apparecchiature in ogni loro componente;
  5. alle Direzioni degli istituti bancari, finanziari, alle sedi postali e agli esercizi commerciali, ubicati sul territorio comunale, che hanno in uso dispositivi pos e postazioni bancomat, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcool e cloro, dei dispositivi e delle postazioni bancomat in ogni loro componente.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall’art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

SI RACCOMANDA

ai titolari/conduttori degli esercizi commerciali il rispetto puntuale del divieto di assembramento nei pressi delle proprie attività ed il contingentamento degli accessi;

SI PRECISA

che restano ferme le prescrizioni di cui all’art.1 comma 3 del DPCM 3/11/2020 e successivo DPCM 3/12/2020 : dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


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